Nel triennio successivo, l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992 aveva confermato sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui legge quadro sul pubblico impiego ( L. 29 marzo 1983, n. 93).
L’incertezza sul riconoscimento della maggiorazione RIA anche per il triennio 1991/1993, ha determinato l’insorgere di un copioso contenzioso, fino alla successiva legge n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001) che ha interpretato retroattivamente le disposizioni di cui al dl 384/92, “nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, non modificasse la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della RIA”, facendo salva la sola esecuzione dei giudicati già precedentemente formati.
La dichiarazione di illegittimità da parte della Corte Costituzionale ha riaperto dunque le condizioni per il riconoscimento della maggiorazione RIA anche per il periodo 1991/1993, con possibilità di rideterminare, con effetto retroattivo, la maggiorazione stessa, anche ai fini del calcolo del TFS e del trattamento pensionistico.
Si tratta comunque di una possibilità di ancora incerta sorte, oggetto di ampia riflessione e di ampio dibattito, anche in riferimento a quali siano i dipendenti pubblici interessati.
Nel 1990, infatti, sono stati sottoscritti diversi accordi in sede sindacale per determinati comparti del pubblico impiego, tesi a disciplinare anche l’istituto della retribuzione individuale di anzianità, ma solo per alcune categorie di dipendenti pubblici, in possesso di specifici requisiti, sono state previste maggiorazioni della RIA ( personale del comparto degli enti pubblici non economici, dei ministeri, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione)
Diversamente il D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 “Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle Regioni e degli Enti locali” non prevedeva tale maggiorazione.
Ne consegue che per i dipendenti delle attuali funzioni locali non sembra possibile ottenere il beneficio.
A parte gli effetti sui giudizi ancora pendenti, per molti profili restano controverse le conseguenze applicative della decisione della Consulta, ed i rimedi da esperire per ottenere il riconoscimento del diritto alla rideterminazione ed al ricalcolo, tenuto conto del tempo trascorso, e delle diverse posizioni soggettive dei dipendenti pubblici potenzialmente interessati.
La DIREL, con l’assistenza dei suoi consulenti legali, ha definito un percorso di prima tutela dei suoi iscritti, astrattamente possessori dei requisiti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024, che prevede la richiesta di calcolo e liquidazione degli arretrati RIA all' Amministrazione presso cui si è prestato servizio nel triennio in questione, ed eventualmente a quelle in cui si è prestato servizio successivamente.
I dirigenti ed i direttivi iscritti alla FEDIRETS/Area Direl, che abbiano maturato nel corso del triennio 1991/1993 un’ anzianità di almeno cinque anni per servizio prestato presso un Ente o Amministrazione pubblica i cui contratti di comparto prevedevano una maggiorazione della RIA ( come da elenco in calce) e che siano interessati al relativo recupero, possono richiedere un “ modello tipo” di istanza da avanzare alla amministrazione, di riferimento ed avvalersi della consulenza dei nostri legali di fiducia per le successive azioni, in caso di diniego o parziale accoglimento dell’istanza, o di modificazioni normative o circolari esplicative che dovessero intervenire.
La richiesta dovrà essere inoltrata all’indirizzo email
Elenco dei contratti di comparto che hanno introdotto la Maggiorazione RIA per il triennio 1988/90
- D.P.R. 13 gennaio 1990 n. 43, “regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 2 agosto 1989 concernente il personale del comparto degli enti pubblici non economici”;
- D.P.R. 17 gennaio 1990 n. 44, “regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68”;
- D.P.R. 4 agosto 1990 n. 335, “regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68”;
- D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, “recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988- 1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168”.