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C.di Cassazione: Legittima risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale – presupposto ristrutturazione/ riorganizzazione.
Con la recente pronuncia, ordinanza n. 25517 del 24/09/2024 (relatore Tricomi Irene) la Suprema Corte ha chiarito che l'incarico di direttore generale non è stato oggetto di revoca o di singola soppressione con diritto al conferimento di altro incarico, ma una legge regionale ha disposto la soppressione dell'intera Asp. Una ristrutturazione complessiva delle funzioni dell'agenzia ha costituito presupposto di legittima risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale per impossibilità sopravvenuta della prestazione ( art.1463 codice civile).
Due i punti centrali dell'ordinanza:
1) "il conferimento dell'incarico dirigenziale dà luogo ad un rapporto sinallagmatico in cui la prestazione di ciascuna delle parti trova la sua causa nella prestazione dell'altra e operano i principi generali per cui la sopravvenuta impossibilità assoluta della prestazione importa, con il venir meno della causa del contratto, la risoluzione del rapporto";
2) " nel lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo e, pertanto, non è applicabile l'art. 2103 c.c. risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non compatibile con lo statuto del dirigente pubblico"
Risolto l'incarico di direttore generale, la dirigente medico è rientrata nel ruolo posto in aspettativa presso l'Asl di Roma.
In allegato la sentenza in parola unitamente alla pronuncia del 2020 sulla qualifica dirigenziale quale attitudine professionale ad assumere incarichi dirigenziali di qualunque tipo. Inapplicabilità art. 2103 cc. regola del rispetto di determinate specifiche professionalità.
Entrambe le pronunce sono molto interessanti per chi ricopre la qualifica dirigenziale, forse non conosciute.